AFFRONTARE IL FUTURO

CON I SERVIZI DI IBLEGAL STA.

COSA FACCIAMO

Assistiamo per ogni problematica le banche e gli intermediari finanziari

CHI SIAMO

Siamo una società di esperti in diritto bancario e finanziario

PASSIONI

Amiamo lo studio della dottrina italiana e americana

IBLegal sta nasce come progetto per soddisfare alcune specifiche esigenze di intermediari del credito e finanziari, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo e attivo bancario e della consulenza legale ricorrente.

La Sta offre il servizio di gestione dei reclami e dei ricorsi innanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario.

Essa intende offrire anche un ausilio alle imprese in relazione alla gestione dei NPL (non perfoming loans) che la crisi finanziaria mondiale, la crescente complessità dei rapporti finanziari e le politiche monetarie recentemente adottate dalla Banca Centrale Europea, hanno reso sempre più critica.

Il fine che ci si propone è di assistere a 360 gradi le banche e gli intermediari finanziari nella gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale in un mercato ove per un intermediario del credito l’elemento della “litigiosità” diventa ormai un importante fattore economico da dover gestire con estrema attenzione.

IBLegal sta è una società composta da avvocati esperti in materia bancaria la cui formazione è di livello molto elevato e soggetta a costanti aggiornamenti

La violazione delle misure restrittive dell’Unione europea diventa reato (presupposto della responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001).

La violazione delle misure restrittive dell’Unione europea diventa reato (presupposto della responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001).

Con il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2024/1226: la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea diventa reato e va ad arricchire il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001.Il legislatore ha introdotto nel codice penale il nuovo Capo I bis del Titolo I, Libro II (“Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”), con le fattispecie di cui agli artt. 275 bis – 275 decies c.p.: dalla violazione dolosa delle misure restrittive all’omessa segnalazione di fondi e risorse economiche congelati, fino all’inedita ipotesi colposa per prodotti militari e beni a duplice uso. Completano il quadro aggravanti speciali, confisca obbligatoria e pubblicazione della sentenza.Sul versante 231, il nuovo art. 25 octies.2 prevede sanzioni pecuniarie parametrate al fatturato globale annuo (fino al 5%) e interdittive fino a sei anni, imponendo agli enti un aggiornamento sostanziale dei modelli organizzativi.

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STORNARE UNA FATTURA DI ACQUISTO MAI PAGATA DIMOSTRA LA FITTIZIETÀ DELL’OPERAZIONE E IL REATO DI EVASIONE FISCALE? COMMENTO AD UNA RECENTE SENTENZA DI ASSOLUZIONE DAL REATO DI DICHIARAZIONE INFEDELE.                            ROSSANA LUGLI

STORNARE UNA FATTURA DI ACQUISTO MAI PAGATA DIMOSTRA LA FITTIZIETÀ DELL’OPERAZIONE E IL REATO DI EVASIONE FISCALE? COMMENTO AD UNA RECENTE SENTENZA DI ASSOLUZIONE DAL REATO DI DICHIARAZIONE INFEDELE. ROSSANA LUGLI

L’articolo commenta una sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che ha assolto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato di una Società per Azioni (S.p.A.) dall’accusa di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, relative all’anno d’imposta 2012.

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