La sentenza del Giudice di Pace di Roma in commento, in materia di rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento, affronta una questione complessa e stratificata, che interseca diversi livelli normativi e giurisprudenziali sia a livello nazionale che europeo.
La decisione, sorretta da plurime ratio decidendi, si colloca in un contesto di evoluzione normativa e interpretativa relativa ai diritti dei consumatori nel settore del credito, in particolare per quanto riguarda la possibilità di ottenere il rimborso dei costi c.d. up-front cioè quelli la cui maturazione non dipende dalla durata del finanziamento.
- Specialità del finanziamento e inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE
Il punto più saliente della sentenza è certamente il riconoscimento della specialità del finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio o della pensione, caratteristica che, secondo il Giudice di Pace, deriva direttamente dalla legislazione che lo regola (d.p.r. 180/1950): “la specialità del finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione o della pensione la si trova direttamente nella legge che lo disciplina, il DPR 180/50” e, come tale, “rientra fra quelle forme di finanziamento individuate dall’art. 2, co, 2 lettera l) della direttiva 2008/48/CE, alle quali la direttiva non si applica”.
- Applicabilità della legge nel tempo
La sentenza analizza, inoltre, la normativa applicabile, distinguendo tra i contratti stipulati prima e dopo l’entrata in vigore della legge 23 luglio 2021 n. 106, che ha modificato l’articolo 125-sexies del testo unico bancario (TUB) e sottolinea che le modifiche introdotte nel 2021 non hanno effetto retroattivo e, pertanto, non si applicano ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, conformemente con il principio di irretroattività della legge. Questo passaggio della motivazione è fondamentale per stabilire quali norme siano applicabili ai contratti in questione, confermando la piena validità delle disposizioni contrattuali esistenti al momento della loro stipula ed assicurando altresì che le parti possano fare affidamento sulle norme vigenti al momento della stipula del contratto.
- Interpretazione delle sentenze “Lexitor” e “UCBA”
Il giudice richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), in particolare la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE dell’11 settembre 2019 C-383/18 (cosiddetta “Lexitor”), per delineare il quadro interpretativo europeo relativo al diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato. Al riguardo, afferma intanto, che i principi di diritto in essa declinati sarebbero applicabili soltanto ai contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della Legge 23 luglio 2021 n. 106 ma che, nonostante quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 riguardo alla possibilità di interpretare la prima formulazione dell’articolo 125-sexies t.u. bancario secondo i principi Lexitor, evidenzia che quest’ultima è stata superata dalla sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 9 febbraio 2023 C-555/21 (cosiddetta “Unicredit Bank of Austria”) che ha riconosciuto il diritto del consumatore a beneficiare, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di una riduzione del costo totale del credito che esclude, non solo i costi dei terzi, ma anche tutti i costi che non dipendono dalla durata del credito anticipatamente estinto.
- Validità delle clausole contrattuali e loro approvazione specifica
La sentenza esamina, inoltre, le clausole contrattuali specifiche dei finanziamenti oggetto di causa e, in particolare, quelle che stabiliscono la non ripetibilità di alcune spese (segnatamente quelle up front) in caso di estinzione anticipata e, nel ribadire che il contratto ha forza di legge tra parti (art. 1372 c.c.), ne evidenzia la validità in ragione della loro doppia sottoscrizione da parte del consumatore che, ai sensi degli artt. 1341, 2° comma e 1342 c.c., conferma l’approvazione specifica e la piena validità di queste clausole.
- Rimborso degli oneri di intermediazione e assicurativi
La sentenza chiarisce, infine, che le richieste di restituzione degli oneri di intermediazione e assicurativi sono infondate, poiché questi oneri riguardano servizi commissionati a terzi e quindi il relativo rimborso deve essere richiesto a quest’ultimi. Ha ribadito, al riguardo, che i contratti espressamente escludevano la rimborsabilità di tali oneri in caso di risoluzione anticipata del finanziamento e che, comunque, le pretese attoree di rimborso di tali voci di costo si fondavano su un’interpretazione errata dell’articolo 125-sexies del t.u. bancario, non ritenuto applicabile ai contratti in base al principio di non retroattività ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021.
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In conclusione, la sentenza del Giudice di Pace di Roma offre una disamina dettagliata e articolata delle questioni legali relative al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Attraverso l’analisi di normative, interpretazioni giurisprudenziali e specificità contrattuali, il giudice fornisce un quadro chiaro sulle modalità di applicazione dei principi di rimborso, sottolineando in particolare l’importanza del contesto normativo e temporale in cui i contratti sono stati stipulati.