Art. 6-bis 
(( (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei  rapporti  con  i
                            clienti). )) 
 
  ((1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario  o
di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico
si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui  al
capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche' le norme in materia di assicurazioni connesse  all'erogazione
di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui  all'articolo  28
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la
cessione di quote di stipendio  o  salario  o  di  pensione  facciano
ricorso, ai fini della distribuzione di  tale  servizio,  a  soggetti
terzi  rispetto   alla   propria   organizzazione   o   comunque   ne
usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche,  intermediari
finanziari,  Poste  italiane  S.p.A.,  ivi  comprese  le   rispettive
strutture distributive, agenti in attivita' finanziaria  o  mediatori
creditizi iscritti negli elenchi di cui agli  articoli  128-quater  e
128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia e operare nei limiti delle riserve di  attivita'  previste
dalla legislazione vigente. 
  3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti nonche' l'efficienza  nel  processo  di
erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o
salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni  sono  volte
a: 
    a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete
distributiva che non costituiscano un  incentivo  a  commercializzare
prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti,
con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere; 
    b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da
permettere al cliente di distinguere le componenti  di  costo  dovute
all'intermediario e quelle dovute a  terzi,  nonche'  gli  oneri  che
devono essergli rimborsati  in  caso  di  estinzione  anticipata  del
contratto; 
    c) favorire la  comparabilita'  delle  offerte  di  finanziamento
presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter
confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione  del
quinto dello stipendio, del salario e della pensione  con  quelli  di
altre forme tecniche di finanziamento disponibili; 
    d) prevedere la predisposizione di procedure  che  consentano  di
contenere,  anche  attraverso  l'adozione  o  il   potenziamento   di
strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le  procedure
potranno essere definite  sulla  base  di  una  convenzione  tra  gli
operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 
  4. La Banca d'Italia, nell'ambito della relazione annuale  prevista
dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n.  262,  fornisce  al
Parlamento informazioni in merito alle risultanze  dei  controlli  di
propria  competenza  e  alla  dinamica  dei  costi   a   carico   dei
consumatori.))