Art. 6-bis
(( (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i
clienti). ))
((1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o
di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico
si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al
capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche' le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione
di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la
cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano
ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti
terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne
usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari
finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive
strutture distributive, agenti in attivita' finanziaria o mediatori
creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e
128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia e operare nei limiti delle riserve di attivita' previste
dalla legislazione vigente.
3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti nonche' l'efficienza nel processo di
erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o
salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte
a:
a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete
distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare
prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti,
con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;
b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da
permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute
all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonche' gli oneri che
devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del
contratto;
c) favorire la comparabilita' delle offerte di finanziamento
presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter
confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del
quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di
altre forme tecniche di finanziamento disponibili;
d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di
contenere, anche attraverso l'adozione o il potenziamento di
strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure
potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli
operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4. La Banca d'Italia, nell'ambito della relazione annuale prevista
dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, fornisce al
Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di
propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei
consumatori.))