(Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 28416 del 19 Luglio 2022)
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 316 bis c.p. (Malversazione ai danni dello Stato) un imprenditore che aveva utilizzato per l’acquisto di un bene personale (nella specie un camper estraneo all’attività della Società) il finanziamento concesso da un Istituto di credito, destinato al sostegno delle piccole e medie imprese colpite dalla crisi conseguente alla diffusione del Coronavirus, c.d. Covid 19. Tale Finanziamento era garantito dal Fondo Piccole e Medie Imprese (PMI).
Si tratta di un caso molto interessante se si considera che il reato contestato, l’art. 316 bis c.p., punisce (con la pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione), i soggetti che hanno ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, “contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo”, per la realizzazione di una o più specifiche finalità, ma che li hanno utilizzati per scopi diversi da quelli previsti.
Mentre, nella vicenda in esame, il finanziamento, benché garantito dallo Stato, veniva concesso all’imprenditore da un Istituto di credito privato.
Invero, ad eccezione di un’isolata sentenza1, Giurisprudenza e Dottrina hanno sempre ritenuto configurabile il reato di Malversazione a danno dello Stato nei casi in cui, come quello in esame, il finanziamento veniva concesso da un Istituto di credito ma lo Stato – attraverso un Fondo di diritto pubblico – aveva garantito di pagare le rate insolute, se l’imprenditore fosse rimasto inadempiente.
Il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie imprese è stato, infatti, istituito con Legge n. 143/2013 allo scopo specifico di assicurare un parziale accesso ai crediti concessi dagli Istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, ed è gestito, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, da un Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da cinque banche.
Perciò, secondo la Corte, nelle ipotesi analoghe a quelle del caso in esame, la natura pubblicistica del finanziamento e dell’intero rapporto è incontestabile.
E’ chiaro che questa massima della Cassazione trova applicazione nei confronti di tutti i finanziamenti, contributi, mutui, sovvenzioni ed erogazioni che vengano concessi alle Società da parte di Banche, Società di Leasing e Intermediari Finanziari e che siano garantiti dal Fondo PMI (e quindi non solo quelli previsti a seguito della diffusione del Covid – 19).
Con il Fondo di garanzia PMI, lo Stato Italiano affianca le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie.
La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le garanzie normalmente richieste dalle banche per ottenere un finanziamento.
1 Cfr. Cass. Pen., Sez. 6, n. 22119 del 15.04.2021, Rv. 281275. Secondo cui la natura privatistica dell’Istituto di credito che concede il finanziamento, esclude il reato di cui all’art. 316 bis c.p.
E’ perciò evidente che le somme percepite e sottoposte a tali garanzie devono necessariamente essere impiegate per gli scopi espressamente dichiarati, inerenti alla Società, e non per altre finalità, tanto meno per spese personali dell’imprenditore o di altri soggetti. Pena la responsabilità per il reato di cui all’art. 316 bis c.p.
Va comunque sottolineato che, in via generale, il reato di Malversazione ai danni dello Stato si configura in tutti i casi in cui una Società abbia ottenuto somme di denaro dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, vincolate ad un determinato scopo o attività, e le abbia invece impiegate in finalità differenti, a prescindere dall’esistenza di una garanzia pubblica.
E’ il caso, ad esempio, di acquisto di beni strumentali da parte della Società mediante contributi ricevuti dallo Stato o da altro Ente Pubblico, che vengano poi rivenduti ad un terzo prima del termine ovvero impiegati in attività differenti da quelli per cui il contributo era stato erogato.
Per non incorrere in fattispecie penalmente rilevanti occorre pertanto prestare la massima attenzione alla corrispondenza delle finalità per cui un finanziamento, una sovvenzione o un contributo pubblico sono stati concessi ed il loro utilizzo da parte della Società.
E se vi sono dubbi, è meglio rivolgersi ad un esperto per comprendere meglio i confini della fattispecie penale ed il corretto utilizzo delle somme percepite.
Si ricorda infine che il reato di Malversazione ai danni dello Stato di cui all’art. 316 bis c.p. è reato presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 24 di cui al D.Lgs 231/01.
Pertanto, anche la Società verrà chiamata a rispondere dell’illecito determinato dall’utilizzo improprio di erogazioni concesse dallo Stato.