DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950 , n. 180
Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
Vigente al: 5-1-2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103; Visto il testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 584; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1366; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70; Vista la legge 29 luglio 1949, n. 493; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: E' approvato l'unito testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, composto di 77 articoli e firmato dal Ministro per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 gennaio 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1950 Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 92. - FRASCA
TITOLO I
DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE
DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI
Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
pubbliche Amministrazioni.
Art. 1.
(Insequestrabilita', impignorabilita' e incedibilita' di stipendi,
salari, pensioni ed altri emolumenti).
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le
eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di
legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le
gratificazioni, le pensioni, le indennita', i sussidi ed i compensi
di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro
ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola
vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome
per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie
di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonche' le
aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e
pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in
conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
((Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo
rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita' di
buona uscita, indennita' di anzianita', indennita' premio di
servizio) non possono essere ceduti)).
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il
personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e dalle Camere del Parlamento. (8)
I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da
estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della
stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non
superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o
le indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o
dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse
di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia
corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in
dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la
garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero
del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.
Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di
cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro
notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle
pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Tale comunicazione puo' essere effettuata attraverso
qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel caso delle pensioni
e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma e' fatto salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo.
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza del 20 novembre-4 dicembre
2002, n. 506 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 506 ha dichiarato "In
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, del
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte
in cui escludono la pignorabilita' per ogni credito dell'intero
ammontare di pensioni, indennita' che ne tengono luogo ed altri
assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati
dall'art. 1, anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni
previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle
pensioni, indennita' o altri assegni di quiescenza necessaria per
assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la
pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte".
Art. 2.
(Eccezioni alla insequestrabilita' e all'impignorabilita).
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonche' le
pensioni, le indennita' che tengono luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti,
aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a
sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di
ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di
ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende
ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto
d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di
ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni,
facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.
(4) (5) (6) ((8))
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle
cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore
del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui
ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della meta',
valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nei
caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza del 25 - 31 marzo 1987, n. 89
(in G.U. 1a s.s. 08/04/1987, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale ell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180
(t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della
Pubblica Amministrazione) nella parte in cui, in contrasto con l'art.
545 co. 4 c.p.c., non prevede la pignorabilita' e la sequestrabilita'
degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti
diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello
stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito
vantato nei confronti del personale".
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 26 luglio 1988, n. 878
(in G.U. 1a s.s. 03/08/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio
1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento
e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui non prevede la
pignorabilita' e la sequestrabilita' degli stipendi, salari e
retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un
quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale".
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 19 marzo 1993, n. 99
(in G.U. 1a s.s. 24/03/1993, n. 13) ha dichiarato la "illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), nella parte
in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1
dello stesso decreto, la sequestrabilita' e la pignorabilita', entro
i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di
procedura civile, anche per ogni altro credito, delle indennita' di
fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti".
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza del 20 novembre-4 dicembre
2002, n. 506 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato "in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, del
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte
in cui escludono la pignorabilita' per ogni credito dell'intero
ammontare di pensioni, indennita' che ne tengono luogo ed altri
assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati
dall'art. 1, anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni
previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle
pensioni, indennita' o altri assegni di quiescenza necessaria per
assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la
pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte".
Art. 3.
(Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti
statali).
Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di
stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennita' che
tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono
presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito
ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo
dell'ufficio.
Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la
Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona, del
Direttore generale. ((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza del 6 - 10 giugno 1994, n. 231
(in G.U. 1a s.s. 15/06/1994, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro,
il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui
prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti
dello Stato si eseguono presso l'Ispettorato generale per il credito
ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziche' presso
l'organo dell'amministrazione che e' titolare del potere di disporre
la spesa".
Art. 4.
(Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da
altre pubbliche Amministrazioni).
Per gl'impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese
indicati nell'art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il
sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni
equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale
gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale
rappresentanza.
Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle
pensioni, delle indennita' che tengono luogo di pensione e degli
altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che
conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.
Art. 5. (Facolta' e limiti di cessione di quote di stipendio e salario). Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 GIUGNO 1972, N. 748 Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse. ((Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi. Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005)).
TITOLO II
DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO
Art. 6. (Requisiti necessari per l'esercizio della facolta' di cessione). Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attivita' di servizio, abbiano stabilite nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.
Art. 6-bis
(( (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i
clienti). ))
((1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o
di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico
si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al
capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche' le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione
di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la
cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano
ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti
terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne
usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari
finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive
strutture distributive, agenti in attivita' finanziaria o mediatori
creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e
128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia e operare nei limiti delle riserve di attivita' previste
dalla legislazione vigente.
3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti nonche' l'efficienza nel processo di
erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o
salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte
a:
a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete
distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare
prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti,
con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;
b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da
permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute
all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonche' gli oneri che
devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del
contratto;
c) favorire la comparabilita' delle offerte di finanziamento
presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter
confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del
quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di
altre forme tecniche di finanziamento disponibili;
d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di
contenere, anche attraverso l'adozione o il potenziamento di
strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure
potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli
operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4. La Banca d'Italia, nell'ambito della relazione annuale prevista
dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, fornisce al
Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di
propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei
consumatori.))
Art. 7.
(Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facolta' di
cessione).
La facolta' di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non
puo' essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di
servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai
fini del trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni e' ridotto ad anni due per gli impiegati
e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai
quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione
dei combattenti, nonche' per gli impiegati e salariati ex combattenti
della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che
abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai
sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518.
Il limite di quattro anni e' ridotto a due anche per gli impiegati
e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra
oppure decorati al valor militare.
Art. 8.
(Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari).
Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6:
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie
Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello
Stato.
Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli
ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed
inoltre, quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di
servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con
trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a
computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio
utile per il futuro assegno di riposo;
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e
dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non
inferiore a maresciallo ordinario o parificato.
Art. 9.
(Personali speciali che godono della facolta' di cessione).
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale
dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle
ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei Licei, a quello
dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai
segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli
effetti agli impiegati dello Stato.
Art. 10.
(Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti
autonomi).
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresi', al
personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di
istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica,
magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove
nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il
personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino
regolarmente i versamenti.
Art. 11.
(Regolazione della facolta' di cessione per il personale delle
Ferrovie dello Stato).
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie
dello Stato, la facolta' di contrarre prestiti verso cessione di
quote di stipendio o salario e' regolata dalle leggi che lo
riguardano.
Per quanto non e' contemplato in dette leggi si applicano le
disposizioni del presente titolo.
Art. 12. (Del salario degli operai dello Stato ai fini della cessione). Il salario degli operai dello Stato e' considerato, ai fini dell'art. 6, fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera. La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato e' ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.
Art. 13.
(Personale assunto con contratto a tempo determinato).
Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di
quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati
assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato,
che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni
nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'art. 7, ed
abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri
ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro
equivalente.
La cessione non puo' eccedere il periodo di tempo che, a contare
dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza
del contratto in corso.
Art. 14.
(Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facolta' di
cessione).
Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le
pensioni o indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo
Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati
dipendono; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di
previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia
corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; gli
assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione,
ai quali i precedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto
di impiego o di lavoro.
Art. 15.
(Istituti ammessi a concedere prestiti).
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello
Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di
quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di
previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche
amministrazioni, l'istituto nazionale delle assicurazioni, le
societa' di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e le
societa' esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome
collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i
monti di credito su pegno.
Art. 16.
(Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni).
E' costituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato" amministrato, con gestione
speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello Stato.
L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza
legale del Fondo.
Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di
ragioneria.
Il Fondo e' destinato:
1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi
di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o
salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato
garanzia;
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di
stipendio o salario agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai
personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate
necessita' familiari, entro i limiti delle disponibilita' liquide di
ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al
Fondo. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1) che le
"Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito
dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' soppresso. Le sue
attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali".
Art. 17.
(Contributi a favore del Fondo).
Salvo quanto e' disposto per i segretari comunali nell'articolo
seguente, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato
e ai personali di cui agli articoli 9 e 10 e' ritenuto ogni mese, a
favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, un
contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio o
del salario lordo mensile.
I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata
liquidazione.
L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal
primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita
ritenuta.
La restituzione avviene senza interessi. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 11) che "Il
contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del "Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato", e' elevato alla misura unica di centesimi
50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile".
Art. 18. (Contributo dovuto per i segretari comunali a favore del Fondo). Per i segretari comunali i contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo. Il contributo e' dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsti dalla legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro comune. Il contributo e' dovuto per l'intero anno ed e' indipendente dalla persona del titolare, nonche' dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di aspettativa o disponibilita', senza stipendio o con stipendio ridotto ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto. Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilita', aspettativa o qualsiasi altro motivo. Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo precedente. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 11) che "Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato", e' elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile".
Art. 19.
(Versamento dei contributi al Fondo).
I contributi a carico degli impiegati civili e militari retribuiti
sul bilancio dello Stato sono versati dalle singole amministrazioni
centrali al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato,
all'inizio dell'esercizio finanziario, in ragione dei quattro quinti
del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per
stipendi.
La residua parte e' calcolata e versata in base agli stipendi
effettivamente pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo
della spesa.
Per i salariati dello Stato e per i personali di cui agli articoli
9 e 10, eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere
versati a semestri posticipati, nei primi cinque giorni di gennaio e
luglio.
Art. 20. (Riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali). Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato emette, entro l'aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per l'anno solare in corso, a carico dei comuni di ogni provincia. Il ruolo e' reso esecutivo dal prefetto e trasmesso all'Ufficio provinciale del tesoro per la riscossione presso la Sezione di tesoreria provinciale. Contemporaneamente e' trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con l'indicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne l'importo in unica soluzione nel mese di giugno. Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione dell'estratto del ruolo.
Art. 21.
(Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con
garanzia del Fondo).
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi
dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per
iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti,
stipulati con le modalita' e nelle forme indicate dal regolamento. I
contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale
per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e
concede la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della
somministrazione del mutuo, purche' tale somministrazione sia
eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia,
osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo
seguente.
Art. 22.
(Comitato amministrativo e suoi compiti -
Somministrazione dei prestiti diretti).
La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato e' deliberata da un Comitato amministrativo presieduto
dal Sottosegretario di Stato per il tesoro e costituito dal capo
dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato,
vice presidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti
nominati, per ogni biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e
cioe':
1) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei
dipendenti statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri sino a quando non potranno essere designati da associazioni
regolarmente riconosciute;
2) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su
designazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
dipendenti statali;
3) quattro membri effettivi e quattro supplenti in
rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale degli
affari generali e personale del Ministero del tesoro, della
Ragioneria generale dello Stato, dell'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato a della Direzione generale della
Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al
primo comma dell'art. 75, il membro in rappresentanza della Cassa
depositi e prestiti cessera' di far parte del Comitato.
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato
designa, per ogni biennio, un segretario effettivo e uno supplente di
grado non inferiore al 9° di gruppo A.
Spetta inoltre al Comitato:
a) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
b) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio
finanziario;
c) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di
cui all'art. 26, nonche' della misura del premio compensativo dei
rischi e del concorso nelle spese di amministrazione di cui all'art.
27;
d) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate
alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul
c/c infruttifero di cui all'articolo 50;
e) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di
proprieta' del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato,
sentito l'Ufficio tecnico erariale;
f) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di
fondi disponibili.
Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parita'
prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni del Comitato, in materia di concessione di
prestiti, sono insindacabili nel merito.
La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al
mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.
In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia
eseguita, la concessione si ha come non avvenuta.
Art. 23.
(Casi di limitazione della durata dei prestiti).
L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto
al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno
di dieci anni, non puo' contrarre un prestito superiore alla cessione
di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il
conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio
sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla
cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il
raggiungimento dello speciale limite di eta' per il loro collocamento
a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8,
i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote
mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione
speciale.
Art. 24.
(Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti).
Non possono ottenere prestiti:
a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento,
di avere sana costituzione fisica;
b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno
di eta' o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il
prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o
compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di eta', se uomini e
cinquantacinque, se donne;
c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
d) coloro che non siano in attivita' di servizio. La esclusione
per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle
posizioni speciali indicate nell'art. 8.
Art. 25.
(Casi di revocabilita' della concessione dei prestiti e della
garanzia).
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo,
l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato,
venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o e' sopravvenuto
alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli
articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del
prestito diretto o della garanzia, puo' revocare la concessione del
prestito diretto o della garanzia.
Art. 26.
(Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti).
Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del
4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del
Comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del
tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono
trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito.
L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal prime giorno del
mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito e'
somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera
iniziata dal primo giorno del terzo mese.
Art. 27.
(Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi).
Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o
garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese
di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui
all'articolo precedente, con decreto del Presidente della
Repubblica;
b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2
per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per
cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova
determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).
Art. 28. (Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti). L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato da' comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti. Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, ((nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma)). Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.
Art. 29.
(Versamento delle quote trattenute per cessione).
Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono
essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a
quello cui si riferiscono.
Qualora i precedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul
bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta
per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo
rimborso da, parte del Fondo delle quote o parti di quote che in
seguito risultassero non dovute.
Art. 30.
(Ritenute e versamenti delle quote cedute dai segretari comunali -
Azioni per mancato versamento).
I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di
stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla, all'ente
cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce.
Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato
pagamento dello stipendio, l'ente cessionario puo' richiedere al
prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243
del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei
provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l'ente
cessionario puo' esperire azione tanto contro il comune, quanto
contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in proprio e
solidalmente.
Art. 31.
(Procedimento coattivo a carico del Comuni per somme dovute al
Fondo).
Se il comune non esegue il pagamento delle somme dovute al Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato nei termini di cui ai
precedenti articoli 20 e 30, l'esattore delle imposte dirette, dietro
ordine dell'Intendenza di finanza, deve ritenerne l'ammontare sulla
prima rata bimestrale della sovrimposta comunale o, quando questa non
sia disponibile per deleghe od impegni legali preesistenti e
prevalenti, sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali
sia affidata la riscossione all'esattore. Le somme ritenute devono
essere versate immediatamente al Fondo creditore.
In mancanza di fondi in cassa, l'esattore deve anticipare le somme
necessarie percependone, a carico del comune, l'interesse in misura
uguale al tasso ufficiale di sconto.
Se l'esattore non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il
versamento, si procede contro di lui a termini delle disposizioni
relative alla riscossione delle imposte dirette, per mezzo della
Intendenza di finanza.
Le indennita' di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del
Fondo.
Se l'esattoria delle imposte dirette e' sprovvista di titolare,
oppure l'esattore non ha in riscossione rendite o proventi del comune
liberi da vincoli e in misura sufficiente, l'Intendenza di finanza
dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse
di mora al saggio legale dal giorno della scadenza a quello del
pagamento.
Art. 32.
(Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi e
diritti).
Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell'art. 16 il
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti
rischi:
a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza
diritto a pensione, indennita' od altro assegno di quiescenza, oppure
con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del
prestito;
c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto
della quale non sia piu' consentita la ritenuta della intera quota
ceduta.
Il Fondo ha facolta' di adempiere l'obbligo della garanzia
corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o
salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilita' di
trattenuta ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli
interessi in piu' percetti dal cessionario.
Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per
conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle
somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla
scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale
scadenza.
Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo recupera le somme pagate
per conto del cedente, cogli interessi, mediante il corrispondente
prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva
la facolta' di cui all'art. 45.
Art. 33.
(Limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo).
Gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del
fondo stesso.
Art. 34.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311))
Art. 35.
(Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione).
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una
riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere
effettuata nella misura stabilita.
Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non puo'
eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la
differenza con i relativi interessi e' riecuperata dal Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente
prolungamento della ritenuta mensile, salva la facolta' di cui
all'art. 45.
Art. 36.
(Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non
versate).
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta,
che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data
della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario,
allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde
interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della
prestata garanzia, debba versare all'istituto cessionario.
Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario
gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal
giorno successivo alla data in cui si e' verificato il fatto che ha
determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire
all'amministrazione del Fondo la denuncia del mancato pagamento,
entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi
sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del
ricevimento della denuncia.
Art. 37.
(Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni).
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facolta' di
rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre
il limite del quinto e fino al massimo di un terzo, di ogni suo
credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella
concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi
ammortamenti.
In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla
quota ceduta, non puo' eccedere la meta' dello stipendio o salario.
Art. 38.
(Estinzione anticipata di cessione).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)).
((In caso di rimborso anticipato)) il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato e' tenuto a restituire una quota del premio di
garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione
all'entita' della somma pagata in anticipo e al periodo di
abbreviazione della garanzia.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)).
Art. 39.
(Rinnovo di cessione).
E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano
trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un
quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione
stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita
l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso puo'
esserne contratta una nuova purche' sia trascorso almeno un anno
dall'anticipata estinzione.
Qualora la precedente cessione non sia estinta, puo' esserne
stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel
precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di
somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione
che il ricavato della, nuova cessione sia destinato, sino a
concorrente quantita', all'estinzione della cessione in corso.
Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una
cessione quinquennale, puo' essere contratta la cessione decennale,
quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo
di estinguere la precedente cessione.
Art. 40.
(Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente).
In caso di nuova cessione, al primo cessionario e' dovuta la
restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli
interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si
effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contratto.
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la
quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art. 38.
Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito
contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del
nuovo mutuo. 7
L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo
dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito
sono subordinati alla condizione che l'istituto mutuante adempia
all'estinzione della precedente cessione.
Art. 41.
(Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo).
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni
mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della
concessione della garanzia devono versare al Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato le ritenute eseguite a norma dell'art. 27
sull'importo dei mutui da essi concessi e garantiti dal Fondo. In
caso d'inadempimento, l'obbligo della garanzia da parte del Fondo e
l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento
del prestito rimangono sospesi.
Art. 42.
(Nullita' di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti
Inefficacia di atti riguardanti quote cedute).
Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le
cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che il mutuante
corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di
stipendio o salario.
Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in
qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la
riscossione dell'importo del mutuo.
Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i
cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle
quote di stipendio o di salario cedute.
Art. 43.
(Estensibilita' dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di
quiescenza).
Nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la
cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione
o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga
liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla
amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o
di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di
impiego o di lavoro ((pubblico o privato)), in base a disposizioni di
leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.
La quota da trattenere non puo' eccedere il quinto della pensione o
assegno continuativo.
Qualora la cessazione dal servizio, anziche' ad una pensione o
altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una
volta tanto, a titolo di indennita' o di capitale assicurato, a
carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di
assicurazione, tale somma e' ritenuta fino alla concorrenza
dell'intero residuo debito per cessione.
Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo
anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati
nell'art. 38.
Art. 44.
(Perseguibilita' di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di
quiescenza).
Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal
servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo
equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma
una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende,
l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato puo'
stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a
scomputo del debito per cessione.
Art. 45.
(Procedimenti coattivi - Casi di eccezione).
Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi
altra causa, l'ammortamento di un prestito non puo' essere eseguito
nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia
riscattato da altri istituti, puo' riecuperare il suo credito, ove
non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44 o con
il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio
sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati
insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva
la facolta' di procedere sugli altri beni del debitore.
Il Fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti
pubblici.
Non si posson perseguire in nessun caso le indennita' di buona
uscita conferite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i dipendenti statali, nonche' i concorsi e sussidi per assistenza
sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato.
Art. 46. (Estinzione di obbligazione verso il Fondo per decesso del debitore). La morte dell'impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Art. 47.
(Agevolazioni fiscali).
I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione
di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle
cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.
Le concessioni di mutui fatte dal Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla
formalita' della registrazione. I redditi del Fondo mutuante sono
esenti da ogni imposta.
I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art.
15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di
registro con l'aliquota speciale stabilita dall'art. 42 tabella
allegato B), regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive
modificazioni.
Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituiti indicati
nell'art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con
tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia
il documento.
Art. 48.
(Patrimonio del Fondo -
Rendiconto - Controllo della Corte dei conti).
Il patrimonio del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e'
costituito:
a) dai crediti per le somme investite nella concessione di
prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 32;
b) dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del Fondo
e da quello dei beni mobili che ne costituiscono l'arredamento;
c) da titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
d) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilita' dei conti
correnti di cui all'art. 50.
I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito
rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del Ministero del
tesoro.
Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti Le
entrate in favore e i pagamenti a carico del Fondo ha luogo in sede
di consuntivo.
Art. 49.
(Contributi e rimborsi dovuti dal Fondo al Tesoro).
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato versa al Tesoro
dello Stato, a titolo di contributi, distinte somme da determinarsi
annualmente con la legge di bilancio per:
a) stipendi al personale di ruolo;
b) spese di stampati e di cancelleria;
c) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia,
provvista d'acqua e di energia elettrica ai locali sede della
gestione del Fondo.
Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al Tesoro le somme
erogate per spese di liti, per il funzionamento del Comitato di cui
all'art. 22 e di eventuali Commissioni, per indennita' di viaggio e
di soggiorno, o per missioni inerenti all'accertamento e alla
riscossione di somme dovute al Fondo, per premio giornaliero di
presenza, per compensi di lavoro straordinario e per compensi
speciali relativi a particolari esigenze di servizio a favore del
personale, per retribuzioni al personale avventizio e per altre spese
di amministrazione.
Nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti
appositi capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le
suddette spese.
Nel bilancio dell'entrata dello Stato e' iscritto uno speciale
capitolo con stanziamento corrispondenti al complesso di detti
capitoli del bilancio della spesa, al quale il Fondo deve versare il
complesso dei contributi e rimborsi suddetti.
Art. 50.
(Conti correnti del Fondo con il Tesoro).
E' istituito un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria
centrale, intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato, al quale affluiscono i versamenti dovuti al Fondo per
contributi, premi compensativi dei rischi, quote di ammortamento di
prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto corrente
sono prelevate le somme occorrenti per somministrazioni di prestiti
concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per
ogni altro titolo.
E' istituito presso il Tesoro un conto corrente fruttifero
intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale
sono versate le somme eccedenti le necessita' correnti. Detto conto
corrente frutta interesse pari alla media del saggio dei buoni
ordinari del Tesoro.
TITOLO III
((Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati))
Art. 51. (Facolta' dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti). Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.
Art. 52.
(Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti
collettivi di lavoro).
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel
precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a
norma della legge - sul contratto d'impiego privato od in base a
contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di
stipendio o di salario non superiore al quinto ((per un periodo non
superiore ai dieci anni)), quando siano addetti a servizi di
carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e
continuativo.
Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in
servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio
o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del
contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto
posta in essere dai soggetti ((di cui al precedente e al presente
comma)) non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero
3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni
di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di
durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro
compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purche' questo
abbia carattere certo e continuativo. La cessione non puo' eccedere
il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi
corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei
limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile.
Art. 53.
(Istituti autorizzati a concedere prestiti).
Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai
salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati
nell'art. 15.
Art. 54.
(Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie).
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite ((a norma
del titolo II e del presente titolo)) devono avere la garanzia
dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre
malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per
cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di
un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la
continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.
Non e' consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante
cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica
amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente
titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego
dei precedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni e delle societa' di assicurazione.
Art. 55. (Applicabilita' di disposizioni del titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni). Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio. ((10)) Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennita' che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro. Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto - legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del "Fondo per le indennita' agli impiegati" previsti dagli articoli 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 del decreto stesso. ... si possono perseguire le indennita' premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo. --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 346, lettera f)) che "all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: "38, primo e secondo comma".
Art. 56.
(Applicabilita' di disposizioni a personali di istituti di
istruzione).
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli
istituti di istruzione contemplati nell'articolo 10, quando detti
istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto
il personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Art. 57.
(Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai
dello Stato non aventi assegni fissi e continuativi).
Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in
quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli
operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo,
purche' la cessione sia fatta a societa' mutue cooperative di credito
o di consumo costituite nella rispettiva, categoria.
TITOLO IV
DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI
E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI, NONCHE’ LE
QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI.
Art. 58.
(Facolta' e limiti delle deleghe).
Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche
amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facolta' di rilasciare
delega, fino alla meta' dello stipendio o salario o della pensione,
per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad
alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle societa'
di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla
edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165.
La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione
fino ad estinzione del debito.
La delegazione puo' essere fatta a favore degli istituti
finanziatori e degli enti o societa' mutuanti, nonche' degli istituti
di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si
sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo
dell'alloggio.
Art. 59.
(Notificazione delle deleghe).
Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e
salariati o pensionati delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo sono notificate all'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale
capo dell'ufficio, che ne da' comunicazione alle amministrazioni
interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza della
legge.
Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato sono notificate all'amministrazione medesima,
nella persona, del Direttore generale.
Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od
imprese pubbliche sono notificate ai capi delle amministrazioni od
imprese medesime.
Art. 60. (Ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni Notificazione). Il Ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal Ministero stesso o dalla cessata Unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le Amministrazioni dello Stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per le case di loro proprieta', l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la gestione propria e per quella del cessato Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, quando gli alloggi sono ceduti in proprieta', dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni d'uso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla meta' di tali emolumenti. L'amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni d'uso notifica l'importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali assegni e, qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne da' notizia anche all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
Art. 61.
(Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a promuovere, per
morosita', ritenute d'ufficio).
Quando i soci di societa' cooperative per la costruzione e
l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dalla Cassa
depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilita'
di ammortamento dei mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati
e dell'importo dovuto per spese generali, la Cassa, e' autorizzata a
promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la
ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonche'
sugli eventuali compensi o indennita' straordinarie di qualunque
specie.
La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e puo'
superare la meta' degli emolumenti suindicati.
Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o piu' volte nel
pagamento di quote, di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta
puo' essere praticata in modo continuativo.
Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello Stato,
la Cassa depositi e prestiti da' comunicazione all'Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato, della richiesta di
ritenute rivolta, alle singole amministrazioni.
Art. 62.
(Facolta' delle amministrazioni di cui all'art. 60 a promuovere
ritenute per morosita).
Le amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico
dei debitori a norma dell'art. 61 quando, per qualsiasi ragione, non
sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente
ed in tutti i casi di morosita'.
Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e alle cooperative di
ferrovieri che, gia' finanziate da istituti di credito, ottengano in
aggiunta altri mutui dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Questa, in caso di morosita' degli assegnatari degli alloggi, e'
autorizzata ad avvalersi delle disposizioni predette anche per il
ricupero delle somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli
istituti mutuanti.
Art. 63. (Effetti della riduzione dell'emolumento sulle ritenute per delega). La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dell'emolumento, sempre che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso. In caso diverso la quota delegata e' trattenuta fino al limite della meta' dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote non percette. Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta continua ad essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l'emolumento.
Art. 64. (Inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute). Sono inefficaci, rispetto allo Stato e agli altri enti debitori degli stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di prezzo, pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al presente titolo.
Art. 65.
(Deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali).
Gli impiegati civili e militari delle Amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello Stato hanno
facolta' di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto
pubblico e delle banche d'interesse nazionale, per il pagamento delle
somme dovute in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti
nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote mensili
uguali di stipendio o di pensione entro il limite del quinto,
valutato al netto delle ritenute, per un periodo non eccedente un
anno.
Art. 66.
(Agevolazioni fiscali e modalita' per le deleghe di cui al precedente
articolo).
La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato e' esente
da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in
duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento
dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e
al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata delegata
o della parte che non eccede il quinto, valutata al netto delle
ritenute, dello stipendio o della pensione.
Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio
ordinatore trasmette un esemplare della medesima all'istituto
interessato, e altro esemplare all'Amministrazione centrale
competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.
TITOLO V
DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI
Art. 67. (Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto). In uno stesso atto non puo' essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.
Art. 68. (Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni). Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non puo' essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si puo' sequestrare o pignorare se non la differenza fra la meta' dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.
Art. 69. (Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni). Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 58 e la ritenuta, a norma dell'art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la meta' dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate. La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. Quando preesista, delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la meta' dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.
Art. 70.
(Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione).
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non puo' superarsi
il limite della meta' dello stipendio o salario se non quando
l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne
riconosca la necessita' e dia il suo assenso.
Per i pensionati l'assenso e' dato dall'amministrazione alla quale
fa carico la pensione.
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Art. 71. (Crediti dello Stato per responsabilita' amministrative e contabili). Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei crediti dello Stato derivanti da responsabilita' amministrative o contabili dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai dipendenti stessi.
Art. 72.
(Personale daziario di cessate gestioni statali).
Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale
daziario passato dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli,
Palermo e Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale
rimanga alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio
delle imposte di consumo.
Art. 73.
(Personale dell'amministrazione dell'ex casa reale).
Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del presente
testo unico si applicano al personale dell'ex casa reale amministrato
dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
Art. 74. (Rimborsabilita' di contributi rilasciati a favore del Fondo). Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1556, avevano raggiunto i 65 anni di eta' se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario. Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi. L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.
Art. 75.
(Debito del Fondo verso la Cassa depositi e prestiti).
Per la graduale estinzione del residuo debito del Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti,
ai sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge
30 maggio 1920, n. 1934 e degli articoli 1 e 2 del regio
decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, e' aperto presso la Cassa
medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al
quale il Fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare,
una annualita' di dieci milioni di lire fino ad estinzione del
debito.
Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione
del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.
Art. 76.
(Anticipazioni del Tesoro a favore del Fondo).
Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare anticipazioni al Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione di
prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del
presente testo unico, entro il limite massimo di lire cinquecento
milioni per anno solare all'interesse corrispondente a quello dei
buoni ordinari del Tesoro ad anno, vigente al momento
dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno
effetto per le anticipazioni successive.
La concessione delle anticipazioni avra' termine il 31 dicembre
1956.
Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al
primo comma si applica lo stesso saggio d'interesse dei prestiti
concedibili dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato con le
proprie disponibilita'.
Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno
somministrate per le anticipazioni di cui al primo comma, saranno
ammortizzate in cinque annualita' costanti, comprensive di capitale e
interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio
dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e per la, quota
interesse. L'ammortamento avra' inizio dal 1 gennaio dell'anno
successivo ed il versamento di ogni annualita' dovra' essere eseguito
entro il mese di gennaio.
Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito
capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versate,
a richiesta dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello Stato, al conto corrente fruttifero che il Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato tiene con il Tesoro, giusta il disposto
dell'art. 50 del presente testo unico.
Art. 77.
(Anticipazioni dell'E.N.P.A.S. a favore del Fondo).
L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti
statali e' autorizzato, a termini dell'articolo 29 della legge 19
gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, ad investire i fondi di
riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue
normali necessita', ed in genere, ogni sua attivita' patrimoniale,
anche in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato.
Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione,
mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato
assicurera' all'Ente un interesse pari a quello che conseguira' nelle
operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.
Visto, il Ministro per il tesoro
SFORZA
