DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993 , n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Vigente al: 5-1-2023
Capo II
((CREDITO AI CONSUMATORI))
Art. 121
((Definizioni
1. Nel presente capo, l'espressione:
a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206;
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un
finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione finanziaria;
d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di
credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un
bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una
delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del
prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di
credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente
individuati nel contratto di credito;
e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli
altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a
eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in
relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a
conoscenza;
f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a
erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della
Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la
somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un
contratto di credito;
h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attivita'
finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto,
diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita'
commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro
o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto
delle riserve di attivita' previste dal Titolo VI-bis, almeno una
delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero
altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali
contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del
finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di
fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del
conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto
all'importo dell'apertura di credito concessa;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al
consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di
tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo
totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua
dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi
a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i
premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad
oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per
ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, ivi inclusa la
specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono
compresi nel costo totale del credito.))
Art. 122.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di
credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a
75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in
considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso piu'
contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione
economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e
seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui
all'articolo 1677 del codice civile;
c) finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di interessi o
di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a
corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non
significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro
tre mesi dall'utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di
un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o
progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili ((...));
((70))
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di
investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto
strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, purche' il finanziatore partecipi all'operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi
all'autorita' giudiziaria o a un'altra autorita' prevista dalla
legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse
gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il
consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del
bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista
l'espressa clausola che in nessun momento la proprieta' della cosa
locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri
contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti
concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse
generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono
tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre
condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle
prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli
prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto
corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies.
((1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il
presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti
finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche
se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.)) ((70))
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il
rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della
banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli
articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter,
125-quater, 125-sexies, 125-octies.
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla
base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della
cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo
125-ter, commi da 1 a 4.
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di
rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito
di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli
124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi
stabiliti dal CICR.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di
credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione
del pagamento degli interessi e di altri oneri.(38)
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 123
Pubblicita'
1. Fermo restando quanto previsto dalla ((parte II)), titolo III,
del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il
tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito
indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e
graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:
a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le
spese comprese nel costo totale del credito;
b) l'importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per
ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate,
qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in
quanto non determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal
consumatore, nonche' l'ammontare delle singole rate.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli
annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione.((38))
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 124
Obblighi precontrattuali
1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle
condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze
espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al
consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da
un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il
confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di
prendere una decisione informata e consapevole in merito alla
conclusione di un contratto di credito.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore
o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi
di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di
tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi
informazione aggiuntiva in un documento distinto, che puo' essere
allegato al modulo.
3. Se il contratto di credito e' stato concluso, su richiesta del
consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non
consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il
finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore
il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del
contratto di credito.
4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2,
e' fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito,
salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento
della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto
di credito con il consumatore.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al
consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare
se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e
alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le
informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei
commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e
gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le
conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di
piu' contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1,
lettera d), e' comunque specificato se la validita' dell'offerta e'
condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.
((6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come
intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a
osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal
presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva
comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i
fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina
ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.))
7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con
riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a
disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire al
consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi
congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di:
comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate
in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre
modalita' agevolate di rimborso di un credito preesistente,
concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del
consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano
a titolo accessorio.(38)
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 124-bis
((Verifica del merito creditizio
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il
finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base
di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso
e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del
credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore
aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al
consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di
procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del
credito.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
detta disposizioni attuative del presente articolo.))
Art. 125
(( Banche dati
1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative
sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri
dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non
discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori
abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni
di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non
discriminazione.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle
informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il
consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della
consultazione e degli estremi della banca dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima
volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative
previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente
all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle
banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano
prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le
informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono
avere sulla sua capacita' di accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.))
Art. 125-bis
(( Contratti e comunicazioni
1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su
altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta
nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso
le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in
conformita' alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e'
consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3
e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti da concludere
per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121,
comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito
distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce
periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto
durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo
svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalita' di tale
comunicazione.
5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al consumatore
se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico
del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi
dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono
stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative clausole
contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma e'
dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o
altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le informazioni essenziali
ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo
e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore non puo'
essere tenuto a restituire piu' delle somme utilizzate e ha facolta'
di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicita' prevista
nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.))
Art. 125-ter.
((Recesso del consumatore
1. Il consumatore puo' recedere dal contratto di credito entro
quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del
contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve
tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo
125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a
distanza il termine e' calcolato secondo l'articolo 67-duodecies,
comma 3, del Codice del consumo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della
scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo
le modalita' prescelte nel contratto tra quelle previste
dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro
trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera
a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al
momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal
contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili
da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori rispetto a
quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende
automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini
eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti
aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito,
se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla
base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e'
presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati
dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66,
67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo.))
Art. 125-quater.
((Contratti a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei
contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il
diritto di recedere in ogni momento senza penalita' e senza spese. Il
contratto puo' prevedere un preavviso non superiore a un mese.
2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere
il diritto del finanziatore a:
a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi,
comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto
durevole;
b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da
parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo
o altro supporto durevole in anticipo e, ove cio' non sia possibile,
immediatamente dopo la sospensione.))
Art. 125-quinquies.
((Inadempimento del fornitore
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da
parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver
inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha
diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento
al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni
di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del
finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia' pagate,
nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del
contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di
rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al
fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di
ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo
aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei
beni o dei servizi, puo' chiedere al finanziatore di agire per la
risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la
sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di
fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalita' e
oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti
valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia
ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del
credito.))
Art. 125-sexies.
(( (Rimborso anticipato). ))
((1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in
tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla
vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi
compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la
riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi,
indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della
proporzionalita' lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove
non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo
ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario
del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti
dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato
al consumatore relativa al compenso per l'attivita' di
intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un
indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi
direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo rimborsato
in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno,
ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del
contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo
non puo' superare l'importo degli interessi che il consumatore
avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto:
a) se il rimborso anticipato e' effettuato in esecuzione di un
contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di
credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si
applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica
fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero
debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro)).
((94))((106))
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AGGIORNAMENTO (94)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 11-octies, comma
2) che "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente
articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia
vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
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AGGIORNAMENTO (106)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre -
22 dicembre 2022, n. 263 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2022, n. 52) ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-octies, comma
2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, (che ha modificato il presente articolo)
"limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»".
Art. 125-septies.
((Cessione dei crediti
1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il
consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che
poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la
compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del
codice civile.
2. Il consumatore e' informato della cessione del credito, a meno
che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il
credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in
conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' con
cui il consumatore e' informato.))
Art. 125-octies.
Sconfinamento
1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al
consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le
disposizioni del capo I.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre
un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente
applicabili.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
detta disposizioni di attuazione del (( comma 2)), con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello
sconfinamento.((38))
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 125-novies.
Intermediari del credito
1. ((L'intermediario del credito indica)), negli annunci
pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei
propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o
piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore.
2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso da versare
all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso e'
oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito
su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della
conclusione del contratto di credito.
3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale
compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del
credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo
quanto stabilito dal CICR.((38))
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 126
Riservatezza delle informazioni
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste
dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non
sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o
((contrarie)) all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.((38))
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
