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- La violazione delle misure restrittive dell’Unione europea diventa reato (presupposto della responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001).Con il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2024/1226: la violazione delle misure restrittive dell'Unione europea diventa reato e va ad arricchire il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001.Il legislatore ha introdotto nel codice penale il nuovo Capo I bis del Titolo I, Libro II ("Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea"), con le fattispecie di cui agli artt. 275 bis – 275 decies c.p.: dalla violazione dolosa delle misure restrittive all'omessa segnalazione di fondi e risorse economiche congelati, fino all'inedita ipotesi colposa per prodotti militari e beni a duplice uso. Completano il quadro aggravanti speciali, confisca obbligatoria e pubblicazione della sentenza.Sul versante 231, il nuovo art. 25 octies.2 prevede sanzioni pecuniarie parametrate al fatturato globale annuo (fino al 5%) e interdittive fino a sei anni, imponendo agli enti un aggiornamento sostanziale dei modelli organizzativi.
- Sale and lease back, funzione di garanzia e rimedi contro l’approfittamento: una critica agli indici sintomatici della giurisprudenza. < br> Enrico BaffiSale and lease back, funzione di garanzia e rimedi contro l’approfittamento: una critica agli… Leggi tutto: Sale and lease back, funzione di garanzia e rimedi contro l’approfittamento: una critica agli indici sintomatici della giurisprudenza. < br> Enrico Baffi
- La sentenza Lexitor della CGUE e il suo impatto sul diritto francese del credito al consumo.
Enrico BaffiCon la sentenza Lexitor (C-383/18, 2019), la CGUE ha stabilito che il consumatore che rimborsa anticipatamente un credito ha diritto alla riduzione di tutti i costi, inclusi quelli non dipendenti dalla durata del contratto. Questo principio si è scontrato con l'art. L312-34 del Code de la consommation francese, che limitava la riduzione alle sole spese legate alla durata residua. Il dibattito dottrinale che ne è seguito — tra fautori dell'interpretazione conforme e sostenitori della necessità di un intervento legislativo — è stato risolto dall'ordonnance n° 2025-880, che ha trasposto la nuova direttiva (UE) 2023/2225 codificando la soluzione Lexitor. Restano tuttavia aperte le questioni relative ai contratti anteriori al 20 novembre 2026. - Incentivi, offerta, tassi: la prossima frontiera interpretativa dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE
Enrico BaffiIntroduzione La decisione resa nella causa C-536/22, 14 marzo 2024 (sentenza VR Bank Ravensburg-Weingarten o,… Leggi tutto: Incentivi, offerta, tassi: la prossima frontiera interpretativa dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE <br> Enrico Baffi - L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA AUSTRIACO DEL CREDITO AL CONSUMO A SEGUITO DELLA PRONUNCIA LEXITOR
Enrico BaffiLa sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE ha imposto una visione onnicomprensiva della riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del credito, entrando in frontale contrasto con la disciplina austriaca del § 16 VKrG, che limitava il rimborso ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto. L'articolo ricostruisce la reazione della dottrina austriaca, che ha contestato la possibilità di un'interpretazione conforme del diritto nazionale, ritenendola incompatibile con il dato testuale della legge e con il principio di certezza del diritto. In particolare, viene analizzata la teoria dei costi non manipolabili elaborata da Rabl: imposte e provvigioni versate a terzi sfuggono al controllo del finanziatore e il loro rimborso obbligatorio configurerebbe un arricchimento ingiustificato del consumatore. Il saggio esamina poi il fenomeno del sussidio incrociato, per cui l'obbligo di rimborsare i costi iniziali si traduce in un aumento generalizzato dei tassi di interesse, penalizzando i consumatori più fragili a vantaggio di chi ha la capacità finanziaria di estinguere anticipatamente il debito. La riforma austriaca del 2021 ha recepito il principio Lexitor eliminando il riferimento ai costi dipendenti dalla durata, ma con una clausola transitoria che limita l'applicazione ai contratti conclusi dall'11 settembre 2019 e rimborsati dopo il 31 dicembre 2020, preservando i rapporti già esauriti. Infine, l'articolo analizza la causa UniCredit Bank Austria (C-555/21), in cui la Corte di Giustizia ha ammesso la distinzione tra costi ricorrenti e costi iniziali nel credito immobiliare, validando di fatto la posizione della dottrina austriaca e segnando un parziale riequilibrio rispetto all'orientamento espansivo di Lexitor. - Lexitor e la disciplina tedesca della riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata fino e oltre la riforma del 2021
Enrico BaffiLa sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE ha affermato che, in caso di rimborso anticipato del credito al consumo, la riduzione deve estendersi a tutti i costi e non solo a quelli dipendenti dalla durata del contratto. Questo principio ha messo in tensione la disciplina tedesca del § 501 BGB, costruita su un modello selettivo che escludeva dalla riduzione i costi una tantum e le commissioni iniziali. L'articolo esamina quattro profili centrali. In primo luogo, analizza perché l'adeguamento del vecchio § 501 BGB alla sentenza Lexitor non poteva avvenire per via interpretativa senza superare il limite del contra legem, rendendo necessario un intervento legislativo. In secondo luogo, ricostruisce la prassi giudiziaria tedesca nel periodo 2019-2021, caratterizzata da un assetto in cui la norma restava ancorata al criterio selettivo, pur con margini di intervento sulla qualificazione delle singole voci di costo. Il terzo profilo riguarda la riforma del 2021, che ha ampliato il perimetro della riduzione eliminando la distinzione tra costi dipendenti e indipendenti dalla durata. Sul piano intertemporale, la nuova disciplina si applica ai rimborsi anticipati successivi alla sua entrata in vigore, anche per contratti già in corso, ma non riapre le estinzioni già concluse sotto il regime precedente. Infine, l'articolo affronta la questione più controversa: i costi di terzi. L'inclusione di una voce nel costo totale del credito non implica automaticamente che il finanziatore sia tenuto al rimborso. Su questo punto il legislatore tedesco ha consapevolmente lasciato spazio alla giurisprudenza e ad eventuali futuri chiarimenti della Corte di Giustizia UE.
