La sentenza Lexitor della CGUE

e il suo impatto sul diritto francese

del credito al consumo

Costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento,

interpretazione conforme e riforma legislativa

 

di Enrico Baffi

  1. La sentenza Lexitor: il principio affermato dalla CGUE

Con sentenza dell’11 settembre 2019, la prima sezione della CGUE (causa C-383/18, Lexitor sp. z o.o. c/ Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A.) ha affermato che l’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi imposti al consumatore, ivi compresi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

L’arresto della Corte di Lussemburgo ha dato luogo, nei diversi ordinamenti degli Stati membri, a soluzioni differenziate e a significativi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, tra i quali quello francese viene qui analizzato.

 

  1. Il quadro normativo francese anteriore alla riforma: l’art. L312-34 del Code de la consommation

La direttiva 2008/48/CE era stata trasposta in Francia dalla loi n° 2010-737 del 1° luglio 2010 (c.d. loi Lagarde), il cui contenuto è confluito, a seguito della ricodificazione operata dall’ordonnance n° 2016-301 del 14 marzo 2016, nell’art. L312-34 del Code de la consommation. Tale articolo prevedeva – e prevede tuttora, nelle more dell’entrata in vigore della riforma – che il mutuatario può, in qualsiasi momento e di propria iniziativa, rimborsare in tutto o in parte il credito concessogli. In tal caso, la norma precisa che «les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus» (gli interessi e le spese afferenti alla durata residua del contratto di credito non sono dovuti).

Il nodo problematico era immediatamente evidente. La formulazione francese, mediante il riferimento alle spese «afférents à la durée résiduelle», limitava la riduzione ai soli costi aventi una correlazione diretta con la durata residua del contratto, in particolare gli interessi corrispettivi, i premi assicurativi periodici, e le spese ricorrenti legate al mantenimento del rapporto creditizio. Restavano invece esclusi i costi a carattere fisso e iniziale, come le spese di istruttoria (frais de dossier), le commissioni di apertura pratica, le spese di garanzia (frais de garantie) e ogni altro onere la cui entità non dipendesse dalla durata effettiva del finanziamento.

La sentenza Lexitor, imponendo la riduzione di tutti i costi imposti al consumatore, inclusi quelli non dipendenti dalla durata, si poneva quindi in tensione con la lettera della norma francese di trasposizione. Si apriva così il dibattito, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, sulla possibilità di superare questo scarto mediante un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione.

 

  1. Il dibattito sull’interpretazione conforme: dottrina e giurisprudenza

3.1. La tesi favorevole all’interpretazione conforme

All’indomani della sentenza Lexitor, una parte della dottrina francese, in particolare Ghislain Poissonnier, (JCP E 2019, 1583, n° 52), ha sostenuto che l’art. L312-34 del Code de la consommation potesse e dovesse essere letto in senso estensivo, conformemente al principio enunciato dalla CGUE. Secondo questa prospettiva, l’espressione “frais afférents à la durée résiduelle” non avrebbe necessariamente escluso i costi fissi. Si sarebbe potuto argomentare che anche una commissione di apertura pratica, nella misura in cui è funzionalmente collegata alla durata complessiva del rapporto creditizio, abbia una componente “afferente” alla durata residua, giacché la sua utilità economica si dispiega nel tempo.

Questa lettura si fondava sull’obbligo di interpretazione conforme che grava sul giudice nazionale in virtù della giurisprudenza costante della CGUE. Poissonnier e i sostenitori di questa tesi invitavano quindi i tribunali francesi a dare all’art. L312-34 una lettura che includesse nella riduzione anche i costi non strettamente correlati alla durata residua, conformandosi così al principio Lexitor.

 

3.2. La tesi contraria: l’impossibilità di un’interpretazione conforme

La posizione opposta, sostenuta dalla dottrina maggioritaria, riteneva che il testo dell’art. L312-34 fosse troppo chiaro e univoco per consentire un’interpretazione conforme senza sconfinare nell’interpretazione contra legem. Questa tesi è stata espressa da diversi commentatori. Stéphane Piédelièvre, nella sua nota pubblicata sulla Gazette du Palais (GPL, 12 novembre 2019), ha evidenziato che la formulazione letterale della norma francese non lasciava margini interpretativi: il legislatore aveva chiaramente delimitato il perimetro della riduzione alle spese “afferenti alla durata residua”, il che escludeva per definizione i costi fissi e iniziali.

Nella medesima direzione, Gouëzel (GPL, 25 febbraio 2020), Mahey (JCP E 2019, 1528) e Synvet (D. 2020, p. 2085) hanno concordemente rilevato che il principio dell’interpretazione conforme, per quanto fondamentale nel diritto dell’Unione, incontra un limite invalicabile, giacché non può mai condurre il giudice nazionale ad un’interpretazione del diritto interno che sia contra legem. Si è evidenziato che questo limite è stato ribadito dalla stessa CGUE in più occasioni (cfr. CGUE, 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler; CGUE, 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact). Secondo questi autori, affermare che le spese di istruttoria o le commissioni iniziali siano “afferenti alla durata residua” del contratto avrebbe significato negare il significato proprio e ordinario delle parole utilizzate dal legislatore, operazione che nessun obbligo di interpretazione conforme può legittimamente richiedere.

La questione presentava anche una dimensione sistematica rilevante. In dottrina si è osservato che la direttiva 2008/48 era una direttiva di armonizzazione massima, il che consentiva agli Stati membri di adottare disposizioni più protettive per il consumatore, ma non meno protettive. La scelta del legislatore francese di limitare la riduzione ai costi legati alla durata residua non poteva dunque essere considerata una scelta di “sovra-trasposizione” favorevole al consumatore, bensì una trasposizione restrittiva, potenzialmente in contrasto con il livello minimo di protezione garantito dalla direttiva. Questa considerazione rafforzava ulteriormente la tesi della necessità di un intervento legislativo esplicito.

Lasserre Capdeville ha anch’egli commentato la sentenza Lexitor (LEDB, novembre 2019, n° DBA112p5) evidenziando come la trasposizione francese della direttiva 2008/48 non fosse pienamente allineata alla lettura estensiva della CGUE e come un intervento legislativo fosse necessario per conformare il diritto interno al principio enunciato dalla Corte di Lussemburgo.

 

3.3. La posizione della giurisprudenza

Sul piano giurisprudenziale, la Cour de cassation non ha avuto modo di pronunciarsi sulla trasposizione della soluzione Lexitor nel contesto del credito al consumo francese prima dell’intervento legislativo. L’assenza di un intervento chiarificatore della Corte suprema ha contribuito a mantenere un clima di incertezza giuridica, nel quale le banche potevano legittimamente rifiutare il rimborso proporzionale dei costi iniziali, invocando la lettera della legge, mentre i consumatori richiedevano l’applicazione della sentenza Lexitor.

Questa situazione di stallo ha rafforzato la convinzione, condivisa dalla maggioranza della dottrina, che solo un intervento del legislatore avrebbe potuto risolvere il contrasto tra il diritto francese e il diritto dell’Unione. L’assenza di effetto diretto orizzontale delle direttive nei rapporti tra privati rendeva impossibile per il consumatore invocare direttamente la direttiva 2008/48 (come interpretata dalla CGUE) nei confronti dell’istituto di credito, e l’impossibilità di un’interpretazione conforme chiudeva anche questa via.

 

  1. L’intervento del legislatore: l’ordonnance del 3 settembre 2025

Il contrasto tra il diritto francese e la giurisprudenza Lexitor è stato definitivamente risolto dal legislatore francese in occasione della trasposizione della nuova direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga e sostituisce la direttiva 2008/48/CE.

La DCC2 ha codificato espressamente la soluzione Lexitor, prevedendo all’art. 29 che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore abbia diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende tutti i costi imposti dal creditore. Il legislatore europeo ha così posto fine al dibattito interpretativo che aveva attraversato diversi ordinamenti nazionali.

La trasposizione in diritto francese è stata operata con l’ordonnance n° 2025-880 del 3 settembre 2025. Il Rapporto al Presidente della Repubblica che accompagna l’ordonnance precisa che, in caso di rimborso anticipato, il mutuatario avrà diritto a una riduzione del costo del credito la cui base di calcolo deve includere i costi imposti dal creditore al mutuatario.

In particolare, l’art. 36 dell’ordonnance ha modificato l’art. L312-34 del Code de la consommation, sostituendo la precedente formulazione con due nuove disposizioni: la prima prevede che il mutuatario ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la durata residua del contratto, proporzionale alla durata restante; la seconda precisa che tutti i costi imposti dal creditore al mutuatario devono essere presi in considerazione nel calcolo di tale riduzione.

L’ordonnance è stata successivamente rettificata dall’ordonnance n° 2025-1154 del 2 dicembre 2025, che ha apportato correzioni puntuali senza modificare la sostanza della disciplina del rimborso anticipato.

Merita di essere segnalato, peraltro, che la codificazione della soluzione Lexitor nella DCC2 solleva questioni applicative non trascurabili. In particolare, Capdeville ha evidenziato una problematica specifica riguardante la remunerazione dei courtiers (intermediari) in materia di credito. L’inclusione di tali costi nella base di calcolo della riduzione in caso di rimborso anticipato solleva interrogativi delicati, che la dottrina francese ha iniziato ad esplorare.

 

  1. Il regime transitorio: applicazione nel tempo della nuova normativa

La questione dell’applicazione nel tempo della nuova disciplina è di particolare importanza.. L’art. 99 dell’ordonnance n° 2025-880 fissa l’entrata in vigore delle nuove disposizioni al 20 novembre 2026, concedendo così ai professionisti del settore un periodo transitorio di oltre un anno per adeguare le proprie prassi contrattuali e i propri sistemi operativi.

Quanto ai contratti in corso, la norma transitoria è chiara, stabilendo che i contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 resteranno soggetti alle disposizioni del Code de la consommation e del Code monétaire et financier anteriori all’entrata in vigore dell’ordonnance. Questa scelta del legislatore comporta le seguenti conseguenze:

Per i contratti conclusi a partire dal 20 novembre 2026: si applica integralmente il nuovo regime. La riduzione per rimborso anticipato deve pertanto comprendere tutti i costi imposti dal creditore al consumatore, conformemente alla soluzione Lexitor codificata dalla DCC2. Il consumatore potrà dunque pretendere il rimborso proporzionale non soltanto degli interessi e delle spese periodiche, ma anche delle spese di istruttoria, delle commissioni iniziali e di ogni altro costo iniziale.

Per i contratti conclusi prima del 20 novembre 2026: continuano ad applicarsi le disposizioni anteriori, e in particolare l’art. L312-34 nella sua formulazione previgente. La riduzione in caso di rimborso riguarda gli interessi e alle spese “afferenti alla durata residua” del contratto.

Questa scelta di applicazione ratione temporis, se da un lato garantisce la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento dei creditori, dall’altro crea una situazione giuridicamente problematica. I consumatori titolari di contratti di credito al consumo stipulati prima del 20 novembre 2026 che procedano al rimborso anticipato non potranno invocare direttamente la nuova normativa per ottenere la riduzione di tutti i costi del credito.

  1. Problematiche residue per i contratti anteriori

La sopravvivenza del regime previgente per i contratti anteriori al 20 novembre 2026 pone il problema della compatibilità del diritto francese con il diritto dell’Unione per il periodo precedente l’entrata in vigore della nuova normativa (novembre 2026).

Occorre rilevare che la questione se la normativa francese previgente potesse essere interpretata in modo conforme alla sentenza Lexitor non ha mai trovato una risposta definitiva sul piano giurisprudenziale. Come si è evidenziato nel capitolo 3, la Cour de cassation non si è mai pronunciata espressamente su tale punto, lasciando il dibattito confinato alla sfera dottrinale. Se è vero che la maggioranza degli autori ha escluso la praticabilità di un’interpretazione conforme, ritenendo che il tenore letterale dell’art. L312-34 non potesse essere forzato al punto da ricomprendere i costi non legati alla durata residua del contratto, è altrettanto vero che questa posizione non è mai stata confermata né smentita dalla giurisprudenza di legittimità. La riforma legislativa operata dall’ordonnance del 3 settembre 2025 ha di fatto superato il problema per i contratti futuri, ma non lo ha risolto per quelli già in essere. Ne consegue che, per i contratti conclusi prima del 20 novembre 2026, il nodo dell’interpretazione conforme dell’art. L312-34 resta formalmente aperto. Né il legislatore né la giurisprudenza hanno mai stabilito in via definitiva se il giudice francese potesse o meno leggere tale disposizione alla luce del principio enunciato dalla CGUE nella causa Lexitor.

 

  1. Conclusioni

L’analisi condotta consente di trarre alcune conclusioni. La sentenza Lexitor ha enunciato un principio innovativo: in caso di rimborso anticipato di un credito al consumo, la riduzione del costo totale del credito spettante al consumatore deve comprendere tutti i costi a lui imposti, inclusi quelli non dipendenti dalla durata del contratto. Questo principio ha posto in evidenza l’inadeguatezza della trasposizione francese operata dall’art. L312-34 del Code de la consommation, che limitava la riduzione alle spese afferenti alla durata residua.

Il dibattito dottrinale che ne è seguito ha visto prevalere la tesi dell’impossibilità di un’interpretazione conforme, in ragione della chiarezza del testo normativo, confermando la necessità di un intervento legislativo. La giurisprudenza, dal canto suo, non ha risolto la questione della possibilità o meno di una interpretazione della normativa francese in modo conforme alla sentenza Lexitor.

L’intervento riformatore è giunto con l’ordonnance n° 2025-880 del 3 settembre 2025, che ha trasposto la DCC2 codificando la soluzione Lexitor. Tuttavia, la scelta del legislatore di applicare la nuova disciplina soltanto ai contratti conclusi a partire dal 20 novembre 2026, mantenendo il regime previgente per i contratti anteriori, lascia aperte questioni interpretative.

In prospettiva, sarà interessante osservare come la giurisprudenza francese gestirà i contenziosi relativi ai contratti conclusi nel periodo antecedente al 20 novembre 2026.